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ODCECPA - L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di PalermoCAPO II Art. 7. Circoscrizione dell'Ordine territoriale
1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo. 2. In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia. 3. L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23, può richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale. Art. 8. Organi dell'Ordine territoriale
1 Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti. Art. 9. Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri
1. Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, tra gli
iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella
Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente
proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla
data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque
agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di
rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti. Art. 10. Cariche del Consiglio
1. Fatta salva la carica del presidente che viene eletto
direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all'articolo
21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente,
un segretario ed un tesoriere. Art. 11. Attribuzioni del presidente
I. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il
Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel
presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa
o regolamentare. Art. 12. Attribuzioni del Consiglio
1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente
decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti
attribuzioni: Art. 13. Riunioni consiliari
1. Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta
al mese. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta
richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i
dieci giorni successivi. Art. 14. Decadenza dalla carica di consigliere
1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica. Art. 15. Delegazione dell'Ordine presso il tribunale
1. Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia può
nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una
delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio
nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto
riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione. Art. 16. Sostituzione dei componenti del Consiglio
1. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza,
dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo
scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei
consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni,
morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non
eletti nelle rispettive liste. Art. 17. Scioglimento del Consiglio
1. II Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si
provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o
se ricorrono altri gravi motivi. Art. 18. Assemblea
l. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare. Art. 19. Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti
1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per
l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo,
accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel
mese di novembre di ogni anno. Art. 20. Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine
1. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca
l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi
dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data
fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli
dell'Ordine. Art. 21. Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori
1. L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale
formato dal presidente e dal segretario. Art. 22. Reclami contro i risultati delle elezioni
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione. Art. 23. Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti
1 Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla. Art. 24. Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel
registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori è eletto
dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per
l'elezione del Consiglio. 11 mandato dei revisori può essere
rinnovato per non più di due volte consecutive. |

