![]() |
Le legislazioniDECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n.139
Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto della professione
1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie. tributarie, societarie ed amministrative. Art. 2. Esercizio della professione
1. Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo. Art. 3. Tutela dei titoli professionali
1 È vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui all'articolo 39, sia del termine abbreviato "commercialista" da parte di chi non ne abbia diritto. Art. 4. Incompatibilità
1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale: Art. 5. Obbligo del segreto professionale
1. Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Art. 6. Ordine professionale
l. Gli iscritti nell'Albo e nell'elenco di cui al capo IV costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. CAPO II - GLI ORDINI TERRITORIALI
Art. 7. Circoscrizione dell'Ordine territoriale
1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo. Art. 8. Organi dell'Ordine territoriale
1 Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti. Art. 9. Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri
1. Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti. Art. 10. Cariche del Consiglio
1. Fatta salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all'articolo 21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Art. 11. Attribuzioni del presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare. Art. 12. Attribuzioni del Consiglio
1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni: Art. 13. Riunioni consiliari
1. Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi. Art. 14. Decadenza dalla carica di consigliere
1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica. Art. 15. Delegazione dell'Ordine presso il tribunale
1. Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione. Art. 16. Sostituzione dei componenti del Consiglio
1. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti
a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste. Art. 17. Scioglimento del Consiglio
1. II Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi. Art. 18. Assemblea
l. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Art. 19. Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti
1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno. Art. 20. Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine
1. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine. Art. 21. Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori
1. L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal presidente e dal segretario. Art. 22. Reclami contro i risultati delle elezioni.
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione. Art. 23. Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti
1 Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla. Art. 24. Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. CAPO III - IL CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 25. Composizione ed elezione del Consiglio nazionale
1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è costituito presso il Ministero della giustizia. Art. 26. Cariche
1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Art. 27. Incompatibilità - Sostituzione dei componenti
1 Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale, nonchè rivestire contemporaneamente cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza. Art. 28. Scioglimento del Consiglio
1. 11 Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge. Art. 29. Attribuzioni
1. Il Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento: Art. 30. Riunioni consiliari
1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri. Art. 31. Notificazione delle decisioni
1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia. Art. 32. Reclami
1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Art. 33. Il collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o e di componente degli Organi direttivi della Cassa di previdenza. CAPO IV - GLI ALBI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI
SEZIONE I - Albi ed elenchi Art. 34. Albo ed elenco dei non esercenti
l. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo. Art. 35. Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità
1. Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto da' luogo ad azione disciplinare. Art. 36. Requisiti per la iscrizione nell'Albo
1. Per l'iscrizione nell'Albo è necessario: Art. 37. Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti
1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine
territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo. Art. 38. Trasferimento
1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale. Art. 39. Titoli professionali
1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di "dottore commercialista", agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di "esperto contabile". SEZIONE II - Formazione e accesso alla professione
Art. 40. Abilitazione professionale
1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale. Art. 41. Valore delle classi di laurea
1. I decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica, definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall'articolo 36, commi 3 e 4, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato. Art. 42. Tirocinio
1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'albo da almeno cinque anni. Art. 43. Integrazione del tirocinio negli studi universitari
1. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea
specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte. Art. 44. Svolgimento del tirocinio professionale
1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante. al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative. Art. 45. Esame di abilitazione
1. Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle Sezioni A e B dell'Albo. Art. 46. Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo
1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove: Art. 47. Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo
1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove: a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale. 2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in: a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci; b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica; c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta. 3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43. Art. 48. Rapporti tra Ordine professionale ed università
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale promuovono, anche con apposita convenzione e con l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra facoltà ed Ordini professionali. CAPO V - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 49. Esercizio dell'azione disciplinare
1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Art. 50. Procedimento disciplinare
1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti. Art. 51. Astensione e ricusazione
1. I membri del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Art. 52. Sanzioni disciplinari
1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente può irrogare le seguenti sanzioni: Art. 53. Sospensione cautelare
1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni. Art. 54. Sospensione per morosità
1. Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera p), o dall'articolo 29. comma 1, lettera h). Art. 55. Impugnazioni
1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53. dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell'interessato e dei pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione. Art. 56. Prescrizione dell'azione disciplinare
1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare. Art. 57. Riammissione dei radiati
1. II professionista radiato dall'Albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile. CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 58. Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti
1. A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di tribunale a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Art. 59. Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti
1. A fare data dal l° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. A decorrere dalla medesima data, è istituito l'ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Art. 60. Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni
1. A fare data dal gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'articolo 58, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai soppressi Ordini dei dottori commercialisti ed ai collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di tribunale. Art. 61. Costituzione dell'Albo unico
1. I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico sulla base dei criteri di cui all'articolo 58. Art. 62. Diritti quesiti
1. Possono fare domanda di iscrizione nella Sezione A Commercialisti dell'Albo coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità al previgente ordinamento della professione di dottore commercialista e che alla medesima data non risultino iscritti nell'Albo. Art. 63. Composizione dei Consigli dell'Ordine
1. Nel periodo transitorio la maggioranza dei componenti dei Consigli dell'Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili. Art. 64. Prima elezione dei Consigli dell'Ordine
1. Al fine di provvedere all'elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si insedierà il 1° gennaio 2008, il Ministro della giustizia fissa la data per la convocazione delle assemblee elettorali, che non può essere comunque successiva alla data del 31 maggio 2007. Art. 65. Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine.
1. La procedura elettorale di cui al precedente articolo si applica a tutte le Assemblee elettorali convocate per l'elezione dei Consigli degli Ordini, fino alla data del 31 dicembre 2012. I Consigli in carica a tale data decadono in ogni caso. Art. 66. Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine
1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere. Art. 67. Composizione del Consiglio nazionale
1. I membri del Consiglio nazionale sono eletti, in numero di ventuno, dai Consigli degli Ordini territoriali. La maggioranza dei componenti dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti. Art. 68. Elezione del Consiglio nazionale
1. A seguito della prima elezione dei Consigli locali dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, svolte ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, il Ministro della giustizia determina la data per la convocazione dei Consigli dell'Ordine ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, la quale non può essere comunque successiva alla data del 30 novembre 2007. Art. 69. Cariche elettive del Consiglio nazionale
1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente secondo le disposizioni dell'articolo 68, il Consiglio nazionale elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere. Art. 70. Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali
1. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperi contabili si insediano ed esercitano le rispettive attribuzioni a partire dal 1° gennaio 2008. Art. 71. Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti
1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di: Art. 72. Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini
1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risulterà essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali. Art. 73. Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi Ordini
1. Il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è competente a procedere disciplinarmente nei confronti dei propri iscritti per fatti da essi commessi fino al 31 dicembre 2007, fatte salve le norme in materia di prescrizione. Art. 74. Proroga degli organi elettivi
1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data dì entrata in vigore del presente decreto. Art. 75. Commissione ministeriale
1. Presso il Ministero della giustizia è costituita una commissione composta di sette membri nominati con decreto del Ministro della giustizia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, tra questi, il presidente del Consiglio nazionale che assume le funzioni di vicepresidente della commissione. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, tra i quali il presidente del Consiglio nazionale. CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
Art. 76. Abrogazioni
1. Sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e 27 ottobre 1953, n. 1068. Art. 77. Notificazioni e comunicazioni
1. Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento. Le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica con firma digitale. Art. 78. Disposizioni di coordinamento
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Art. 79. Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |

